Processo penale - Accertamenti peritali - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio della ragionevole durata del processo nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e del principio di uguaglianza - Questione priva di rilevanza nel procedimento 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, la questione proposta è priva di rilevanza nel giudizio a quo, poiché la disposizione impugnata, che si limita a disciplinare gli «accertamenti sulla capacità dell'imputato», anteriori e prodromici all'eventuale adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento, è già stata applicata dal giudice rimettente, che infatti dichiara di avere preliminarmente accertato l'infermità mentale dell'imputato, tramite perizia psichiatrica.