Processo penale - Incapacità processuale dell'imputato - Irreversibilità - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilità per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacità a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nonché del principio di uguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, anziché di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi». Invero, analoga questione di costituzionalità è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 281 del 1995, nella quale si è affermato che non è «ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilità che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non è in grado di difendersi», poiché «fra il diritto di essere giudicato (che non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente quest'ultimo». Inoltre, con la medesima sentenza la Corte ha ritenuto, che «non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorietà dell'azione penale perché, a parte la possibilità per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale è solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa». Infine, per ciò che concerne la violazione dell'art. 3, la dedotta equiparazione tra due situazioni ontologicamente diverse, quali l'infermità mentale «cronica» e quella «transeunte», appare del tutto corrispondente alla ratio sottesa all'art. 70 cod. proc. pen., posto che in entrambe le ipotesi l'imputato si trova menomato, fino a che perdura immutata l'infermità di mente, nella propria "libertà di autodeterminazione", coessenziale all'esercizio del diritto di difesa, sicché il legislatore ha ritenuto di prevedere la sospensione del procedimento.
- In relazione alla tutela della "liberta di autodeterminazione" dell'imputato, v., citata, sentenza n. 281/1995.