Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF - Deducibilità dell'assegno corrisposto in unica soluzione al coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 383 del 2001 - Mancata prospettazione di profili di censura diversi - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità dal reddito imponibile dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 383 del 2001 ed il rimettente non ha prospettato profili di censura ulteriori e nuovi rispetto a quelli già esaminati. Infatti, il giudice a quo ripropone l'erronea tesi della "perfetta equivalenza" tra il pagamento tramite assegno periodico e quello tramite assegno una tantum, laddove, viceversa, le due forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, regimi fiscali diversi.
- V. il precedente di cui alla ordinanza n. 383/2001.