Ordinanza 113/2007 (ECLI:IT:COST:2007:113)
Massima numero 31194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/03/2007;  Decisione del  19/03/2007
Deposito del 29/03/2007; Pubblicazione in G. U. 04/04/2007
Massime associate alla pronuncia:  31193


Titolo
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF - Inclusione dell'assegno percepito in unica soluzione dal coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione sollevata sulla erronea premessa della incostituzionalità dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile, l'importo dell'assegno percepito dal coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione sollevata sulla premessa della illegittimità dell'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo d.P.R., ma tale premessa è erronea.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986  n. 917  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte