Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Ritenute d'acconto sugli interessi e sui redditi di capitale - Esonero, in caso di assoggettamento a procedure concorsuali - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza, della retribuzione proporzionata e adeguata, nonché del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali. Invero, prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sia sulla rilevanza della questione, in quanto è carente nella descrizione della fattispecie concreta, sia sulla non manifesta infondatezza, in quanto, per i parametri di cui agli artt. 36 e 53 Cost., è priva di motivazione, mentre, per il parametro di cui all'art. 3 Cost., ne contiene una oscura.