Ordinanza 114/2007 (ECLI:IT:COST:2007:114)
Massima numero 31195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/03/2007;  Decisione del  19/03/2007
Deposito del 29/03/2007; Pubblicazione in G. U. 04/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Ritenute d'acconto sugli interessi e sui redditi di capitale - Esonero, in caso di assoggettamento a procedure concorsuali - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza, della retribuzione proporzionata e adeguata, nonché del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali. Invero, prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sia sulla rilevanza della questione, in quanto è carente nella descrizione della fattispecie concreta, sia sulla non manifesta infondatezza, in quanto, per i parametri di cui agli artt. 36 e 53 Cost., è priva di motivazione, mentre, per il parametro di cui all'art. 3 Cost., ne contiene una oscura.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 26  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 26  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte