Sentenza 25/2023 (ECLI:IT:COST:2023:25)
Massima numero 45343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  12/01/2023;  Decisione del  12/01/2023
Deposito del 20/02/2023; Pubblicazione in G. U. 22/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45342  45425


Titolo
Salute (tutela della) - In genere - Trattamento sanitari obbligatori - Finalità - Necessità di bilanciare l'interesse del singolo con quello della collettività - Riserva di legge relativa e rinforzata, al fine di individuare sia l'esistenza dell'obbligo che delle conseguenze in caso di inadempimento - Differenze tra trattamento obbligatorio e coattivo - Possibili integrazione dell'obbligo da parte di fonti subordinate alla legge - Limiti - Possibile sindacato di ragionevolezza sulle scelte del legislatore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione dell'ordinamento militare che consente alla Sanità militare di dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio senza che la legge indichi le specifiche profilassi vaccinali che la Sanità militare possa imporre). (Classif. 230001).

Testo

Laddove intenda introdurre un trattamento sanitario obbligatorio, il legislatore deve ispirarsi a chiarezza prescrittiva, con riferimento sia all'esistenza stessa dell'obbligo, sia alle conseguenze che si intendano far derivare dalla sua violazione, poiché anche queste ultime, in quanto previste, concorrono in maniera sostanziale a conformare l'obbligo stesso e a calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti. (Precedente: S. 5/2018 - mass. 39690).

La legge impositiva di un trattamento sanitario risulta compatibile con l'art. 32 Cost. solo se, in primo luogo, tale trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; in secondo luogo, se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sul suo stato di salute, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; infine, se in caso di danno ulteriore, nell'ipotesi di malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica, sia garantita un'equa indennità in favore del danneggiato. La Costituzione ha infatti introdotto una riserva di legge relativa, ma rinforzata per contenuto, stante il necessario rispetto della persona umana prescritto dall'ultimo periodo dell'art. 32, secondo comma, Cost. Così, mentre per i trattamenti sanitari coercibili valgono le ulteriori e più intense garanzie previste per le restrizioni alla libertà personale, tra le quali è annoverata l'osservanza di una riserva di legge assoluta, i trattamenti sanitari obbligatori trovano nella riserva relativa di cui all'art. 32 Cost. il proprio fondamento e i propri limiti. (Precedenti: S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45311; S. 258/1994 - mass. 20856).

Allorché un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come "obbligatorio" - con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso -, ma anche come "coattivo" - potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana -, le garanzie dell'art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona, con conseguente necessità che la legge preveda anche i "modi", oltre che i "casi", di un simile trattamento. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44586; S. 238/1996 - mass. 22598).

L'art. 32, secondo comma, Cost. non fa ricadere sul legislatore l'obbligo di introdurre una disciplina in tutto compiuta, in quanto per taluni profili è consentito l'intervento di ulteriori atti normativi in funzione integrativa. Tale attività regolatoria secondaria è legittima con riferimento ad aspetti della materia che richiedono determinazioni tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative. (Precedente: S. 383/1998 - mass. 24267).

La discrezionalità legislativa nell'imposizione degli obblighi vaccinali deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia. Inoltre, proprio a fronte della scelta del vaccino, la Corte costituzionale è nelle condizioni di valutare la non irragionevolezza e la non sproporzionalità dell'introduzione dell'obbligo e delle specifiche conseguenze che il legislatore abbia voluto accostare alla sua violazione. (Precedenti: S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45311; S. 5/2018 - mass. 39690; S. 268/2017 - mass. 40636; S. 282/2002 - mass. 27187).

In termini generali, se il significato desumibile da una disposizione renda evidente che si è in presenza di un effettivo obbligo di vaccinazione, non è certo la mancata sua letterale menzione a sottrarre la norma che lo configuri dal necessario rispetto delle prescrizioni desumibili dall'art. 32 Cost.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 32 Cost., l'art. 206-bis, comma 1, cod. ordinamento militare, introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 91 del 2016, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa. La disposizione censurata dal GUP del Tribunale militare di Napoli, pur non prevedendo testualmente un "obbligo" di profilassi vaccinale gravante sul personale militare da inviare in missione o destinare a specifiche attività, né esplicitando le sanzioni derivanti dalla violazione di tale obbligo, non può essere qualificata solo alla stregua di un onere incombente sull'amministrazione militare; come dimostrano anche i lavori preparatori, infatti, il punto di equilibrio raggiunto in sede parlamentare prevede, da un lato, l'esistenza di un obbligo vaccinale in funzione della protezione della salute collettiva e individuale, nonché in ragione delle esigenze dell'amministrazione militare, e, dall'altro, la tutela della salute del singolo in presenza di motivi sanitari che possono giustificare la sottrazione all'obbligo. La riserva di legge prescritta dal parametro evocato non è quindi soddisfatta, nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il legislatore delega a fonti secondarie o ad atti amministrativi la scelta in punto di individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori. È certo, infatti, che la "determinazione" del trattamento non è scelta delegabile a fonti sub-legislative, trattandosi della individuazione stessa della misura sanitaria che si intende imporre, e dunque di un contenuto normativo essenziale della disciplina. D'altra parte, lo stesso legislatore, quando ha voluto introdurre obblighi vaccinali lo ha fatto mediante l'individuazione del vaccino relativo alla patologia che si intende contrastare. È anzitutto attraverso l'indicazione, così intesa, dello specifico vaccino, a realizzarsi bilanciamento, presupposto dall'art. 32, secondo comma, Cost., tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Se la disposizione censurata non si sottrae al compito di orientare la sanità militare tenendo conto della sussistenza di particolari esigenze di flessibilità connesse allo specifico contesto della profilassi destinata al personale militare, essa si sottrae, tuttavia, al compito essenziale di fornire determinatezza all'obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l'elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare. Spetta naturalmente allo stesso legislatore, in ragione della fisiologica evoluzione del dato medico-scientifico e del variare dello stesso rischio epidemiologico che connota i molteplici contesti in cui può essere impiegato il personale militare, l'onere di aggiornare, quando necessario, il catalogo dei vaccini potenzialmente obbligatori).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 206  co. 

decreto legislativo  26/04/2016  n. 91  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte