Ordinanza 115/2007 (ECLI:IT:COST:2007:115)
Massima numero 31196
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  19/03/2007;  Decisione del  19/03/2007
Deposito del 29/03/2007; Pubblicazione in G. U. 04/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un 'ex' parlamentare per il reato di calunnia - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza - Dichiarazione di ammissibilità del ricorso - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

Testo

E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione 28 maggio 2003 (documento IV-quater, n. 12), con cui è stato dichiarato che i fatti per i quali pende procedimento penale per calunnia a carico di un senatore concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, l'atto introduttivo è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito ex art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, oltre il termine di venti giorni dalla notifica al Senato, con la conseguenza che tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine.

- Sulla perentorietà del termine v., citate, ordinanze n. 438 e n. 325/2006, n. 327, n. 326 e n. 308/2005.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  28/05/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3