Sanità pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Sopravvenienze attive e passive delle gestioni soppresse - Prevista pertinenza delle aziende sanitarie competenti, con iscrizione, a tal fine, delle disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel conto «Accantonamento spese 'ex' gestioni liquidatorie» - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie". La sostanziale confusione sia delle diverse gestioni liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL determina la violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori, essendo insufficiente a soddisfare le esigenze di cui ai principi fondamentali della legislazione statale la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità.
- Si vedano, in senso analogo, citate sentenze n. 25/2007, n. 89/2000, n. 437/2005.