Sentenza 116/2007 (ECLI:IT:COST:2007:116)
Massima numero 31198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  21/03/2007;  Decisione del  21/03/2007
Deposito del 05/04/2007; Pubblicazione in G. U. 11/04/2007
Massime associate alla pronuncia:  31197


Titolo
Sanità pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Prevista utilizzabilità delle momentanee disponibilità di cassa già utilizzabili per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione dei debiti delle ASL - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8. La citata disposizione, che stabilisce l'utilizzabilità delle momentanee disponibilità di cassa già utilizzabili per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione dei debiti delle ASL, determinando la sostanziale confusione sia delle diverse gestioni liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL viola il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori, essendo insufficiente a soddisfare le esigenze di cui ai principi fondamentali della legislazione statale la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità.

- Si vedano, in senso analogo, citate sentenze n. 25/2007, n. 89/2000, n. 437/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/06/2003  n. 8  art. 22  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1994  n. 724  art. 6    co. 1