Sanità pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Prevista utilizzabilità delle momentanee disponibilità di cassa già utilizzabili per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione dei debiti delle ASL - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8. La citata disposizione, che stabilisce l'utilizzabilità delle momentanee disponibilità di cassa già utilizzabili per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione dei debiti delle ASL, determinando la sostanziale confusione sia delle diverse gestioni liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL viola il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori, essendo insufficiente a soddisfare le esigenze di cui ai principi fondamentali della legislazione statale la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità.
- Si vedano, in senso analogo, citate sentenze n. 25/2007, n. 89/2000, n. 437/2005.