Sentenza 117/2007 (ECLI:IT:COST:2007:117)
Massima numero 31199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  21/03/2007;  Decisione del  21/03/2007
Deposito del 05/04/2007; Pubblicazione in G. U. 11/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Processo a carico di imputato cui il decreto di citazione sia stato notificato previa dichiarazione di irreperibilità - Sospensione obbligatoria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del contraddittorio, della parità delle parti e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, e lamentato contrasto con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità. Il rimettente ritiene che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'esigenza del contraddittorio trascenda la tutela delle posizioni soggettive e rappresenti un'indefettibile connotazione di qualunque processo. A prescindere dalla validità di tale concezione oggettiva del contraddittorio, da essa non possono trarsi le conseguenze prospettate dal rimettente, in quanto l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost. non comporta che il profilo oggettivo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca, comunque, un aspetto del diritto di difesa, posto che il successivo comma quinto, nell'ammettere la deroga al principio, fa riferimento al consenso dell'imputato. Ciò che conta è sempre la tutela del diritto di difesa, al quale la CEDU, richiamata dal giudice a quo, non accorda, in tema di processo in absentia, garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost. Non sono fondate neppure le censure di violazione dell'art. 97, primo comma Cost., poiché detto parametro non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale, e di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento dell'irreperibile rispetto all'incapace, poiché la situazione di quest'ultimo non può fungere da tertium comparationis.

- Sulla non fondatezza di analoga questione concernente gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., v.,citata sentenza n. 399/1998.

- Sul fatto che il parametro di cui all'art. 97, primo comma, Cost. non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale v., citate, ordinanze n. 462/2006 e n. 27/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 159  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 160  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 420  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 484  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 3

Costituzione  art. 111  co. 4

Altri parametri e norme interposte