Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Possibilità di sospensione dell'esecuzione in pendenza di appello per grave pregiudizio - Esclusione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione sotto diversi e concorrenti profili.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente al processo tributario, escludono che il giudice d'appello possa «sospendere gli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., in presenza del grave pregiudizio dalla sua esecuzione». Invero, l'istanza di sospensione - come riferito dal giudice a quo - è stata reiterata dopo il suo rigetto in limine dell'appello, mentre le sopravvenute disposizioni di legge ricordate dal rimettente non incidono su quanto la Corte ha statuito a proposito di identiche questioni con varie decisioni, non considerate dall'ordinanza di rimessione. Inoltre, oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l'impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado.
- V., anche, citate, sentenza n. 165/2000, ordinanze n. 325/2001 e n. 217/2000.