Salute (tutela della) - In genere - Trattamenti sanitari obbligatori - Interventi sub-legislativo e dell'azione amministrativa - Limiti - Necessità che il trattamento sia determinato dalla legge - Ratio - Bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. (Classif. 230001).
Nella materia dei trattamenti sanitari obbligatori, l'esigenza che risultino circoscritti contenuti e modi dell'intervento normativo sub-legislativo e dell'azione amministrativa è presidiata dalla Costituzione con particolare intensità, a norma dell'art. 32, secondo comma, Cost. La "determinazione" del trattamento previsto dal parametro costituzionale indicato, infatti, non è scelta delegabile a fonti sub-legislative, trattandosi della individuazione stessa della misura sanitaria che si intende imporre, e dunque di un contenuto normativo essenziale della disciplina. Pertanto, la previsione di un obbligo di profilassi vaccinale che non specifichi per quale scopo (ovvero per prevenire l'infezione da quale malattia) la somministrazione è pretesa non può che rendere "indeterminato" il trattamento sanitario imposto.
In tema di obblighi vaccinali, l'indicazione, da parte del legislatore, dello specifico vaccino cui assoggettare alcune categorie professionali, realizza il bilanciamento, presupposto dall'art. 32, secondo comma, Cost., tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva: decidere da quale specifica patologia si intenda difendere la collettività ricorrendo a questo trattamento è il primo, indispensabile passaggio nell'ambito del percorso che il legislatore compie, assumendosene la responsabilità, verso l'obbligo vaccinale, e garantisce altresì la necessaria conoscibilità del trattamento imposto. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, nella sede del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa. (Precedenti: S. 15/2023 - mass. 45317; S. 14/2023 - mass. 45311).