Legge – Leggi interpretative – Disposizione di interpretazione autentica – Necessaria riconducibilità a uno dei significati desumibili dalla disposizione interpretata, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali – Compito della Corte costituzionale – Verifica dell’attitudine della norma interpretativa a chiarire ragionevolmente il senso di disposizioni preesistenti, anche per favorirne l’applicazione – Necessità che la disposizione interpretativa rientri nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo originario. (Classif. 141004).
Requisito essenziale affinché una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è che essa esprima uno dei significati già desumibili dalla previsione interpretata, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali. (Precedenti: S. 44/2025, - mass. 46701; S. 70/2024 - mass. 46105; S. 4/2024 - mass. 45903; S. 18/2023 - mass. 45348; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 132/2016 - mass. 38900; S. 314/2013).
Spetta alla Corte costituzionale verificare che una disposizione presenti natura interpretativa sul piano sostanziale, accertando che il suo fine sia quello di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. A tal fine, è di primario rilievo che la scelta imposta dalla legge con la disposizione interpretativa rientri nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni dell’interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente. (Precedenti: S. 184/2024 - mass. 46419; S. 77/2024; S. 61/2022 - mass. 44609; S. 70/2020 - mass. 43257; S. 108/2019 - mass. 42262-42263-42264; S. 167/2018 - mass. 40114; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 127/2015 - mass. 38452; S. 525/2000 - mass. 25917).