Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47280  47281  47282


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Possibilità, per le regioni, di qualificare penalmente determinati fatti - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Toscana che rinvia a norma penale per sanzionare l'esercizio abusivo della professione di maestri di sci). (Classif. 216021).

Testo

È costituzionalmente illegittima una norma regionale che provveda a qualificare penalmente determinati fatti, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale. (Precedente: S. 167/2010 - mass. 34632).

Le regioni non sono competenti a disporre la qualificazione penale di un fatto, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato (Precedente: S. 35/2011 - mass. 35314).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, la quale, inserita nel t.u. turismo, dispone che l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’art. 348 del cod. pen.).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 117  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte