Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Possibilità, per le regioni, di qualificare penalmente determinati fatti - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Toscana che rinvia a norma penale per sanzionare l'esercizio abusivo della professione di maestri di sci). (Classif. 216021).
È costituzionalmente illegittima una norma regionale che provveda a qualificare penalmente determinati fatti, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale. (Precedente: S. 167/2010 - mass. 34632).
Le regioni non sono competenti a disporre la qualificazione penale di un fatto, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato (Precedente: S. 35/2011 - mass. 35314).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, la quale, inserita nel t.u. turismo, dispone che l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’art. 348 del cod. pen.).