Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento - Utilizzo di una quota del Fondo sanitario regionale, senza differenziazione tra attività sanitarie e non, nonché, nelle prime, di quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. (Classif. 036002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 1, lett. a), della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett. b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024, che detta norme sul finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania – antecedentemente alla novella indicata, la quale, in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto un meccanismo di finanziamento dell’ARPAC che stabilisce una correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l’erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA – consentendo il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all’ARPAC, nella misura determinata, per l’esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la legge reg. Campania n. 19 del 2022, prevede che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).