Previdenza – In genere – Trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) – Finalità – Supporto al lavoratore nella fase di uscita dalla vita lavorativa attiva – Effetti a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici e della loro progressiva assimilazione – Mantenimento del duplice regime, in ragione della data di assunzione precedente o successiva al 1° gennaio 2001. (Classif. 190001).
Sia l’indennità premio di servizio (IPS), che rientra nel più generale trattamento di fine servizio (TFS), tipico del comparto pubblico, sia il trattamento di fine rapporto (TFR), che riguarda il settore privato e quello pubblico privatizzato, sono emolumenti che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva. (Precedenti: S. 130/2023 - mass. 45599; S. 159/2019)
Il fatto che a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici e del progressivo processo di assimilazione del trattamento di fine servizio (TFS) a quello privatistico del trattamento di fine rapporto (TFR) i dipendenti pubblici godano di un duplice regime – rispettivamente il TFS e il TFR se assunti prima o dopo la data del 1° gennaio 2001 – è conseguenza del transito del rapporto di lavoro dal regime di diritto pubblico a quello di diritto privato e della gradualità che il legislatore ha ritenuto di imprimervi. (Precedenti: S. 244/2020; S. 244/2014 - mass. 38149).