Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che è alla base della potestas iudicandi del rimettente - Sussistenza, stante la necessità di fugare una "zona d'ombra" nel controllo di costituzionalità. (Classif. 112005).
Precludere a un giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che è alla base della sua potestas iudicandi equivale a suggellare l’esistenza, se non proprio di una “zona franca”, di una “zona d’ombra” nel controllo di legittimità costituzionale della legge, il cui risultato è quello di vincolare il giudice di merito all’applicazione di norme in ipotesi contrarie alla Costituzione, anche quando il giudice non abbia avuto la possibilità – in un momento precedente del processo – di sollevare tale questione. Una tale soluzione da un lato appare in contrasto con il dovere, incombente su ogni giudice (ex art. 23 della legge n. 87 del 1953), di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte della legge, e di investire la Corte costituzionale di ogni dubbio di legittimità costituzionale che ritenga non manifestamente infondato, relativamente alle norme destinate a trovare applicazione in un determinato giudizio. Dall’altro, essa risulta distonica rispetto all’esigenza di assicurare che il controllo di legittimità costituzionale sia tale da coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico. (Precedenti: S. 163/2024 - mass. 46378; S. 1/2014).