Circolazione stradale - Codice della strada - Inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni - Estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova - Conseguente riduzione alla metà della sospensione della patente di guida - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale e violazione del principio della funzione rieducativa della pena per la mancata valorizzazione della condotta riparatoria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 047002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Ancona in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevedono, per il reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, in caso di estinzione per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, come previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale. La disciplina censurata non è irragionevole né determina una ingiustificata disparità di trattamento in quanto la condotta dolosa del conducente che, dopo aver cagionato un incidente, si dia alla fuga assume uno speciale disvalore, esprimendo la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti. Inoltre, l’istituto premiale della riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, lungi dal costituire un principio generale con attitudine potenzialmente espansiva, è espressamente confinato dal legislatore – anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza – ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente. Non fondata è anche la censura di violazione della finalità rieducativa della pena, peraltro riferibile alla sola responsabilità penale, in quanto la sanzione sostitutiva penale e quella amministrativa hanno funzioni diverse (rispettivamente punitiva e preventiva), sicché l’aver scontato la sanzione sostitutiva non può incidere su quella amministrativa, così da rendere il reo meritevole di una riduzione della durata di quest’ultima. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45828; S. 194/2023 - mass. 45813; S. 163/2022 - mass. 45022, - mass. 45023; S. 148/2022 - mass. 44842; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 198/2015 - mass. 38559; O. 247/2013 - mass. 37396).