Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Criteri e modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie - Determinazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente o residuale e denunciata attribuzione al Ministro di potestà regolamentare in materia non di competenza esclusiva dello Stato - Esclusione - Intervento legislativo riconducibile alla materia armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, che non preclude l'esercizio di puntuali poteri amministrativi, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione. La disposizione censurata prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie. Orbene, l'intervento normativo riguardante la certificazione dei bilanci è da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento delle finanza pubblica, in relazione al cui ambito spetta allo Stato la previsione dei principi fondamentali della materia che non preclude, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri puntuali di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo.