Ordinanza 122/2007 (ECLI:IT:COST:2007:122)
Massima numero 31207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  21/03/2007;  Decisione del  21/03/2007
Deposito del 05/04/2007; Pubblicazione in G. U. 11/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Polizia di Stato - Personale dei ruoli civili - Esclusione del collocamento in ausiliaria per il personale non soggetto al regime pensionistico contributivo e mancata estensione dell'incremento del montante contributivo per il personale assoggettato al regime pensionistico interamente retributivo - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni prospettate in via alternativa, una delle quali analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata, nonché carenza di motivazione e di indicazioni univoche sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, ovvero nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio dell'incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo. Invero, le questioni proposte - la prima delle quali è analoga a quella già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 387 del 2002 - sono formulate in via alternativa. Inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni è carente, perché, da un lato, non tiene alcun conto delle sostanziali differenze esistenti tra il regime pensionistico contributivo e quello retributivo, dall'altro, mentre afferma che per il ricorrente nel giudizio di merito vale il regime retributivo, non specifica se il globale trattamento di fine rapporto stabilito per coloro cui esso si applica non presenti vantaggi tali da compensare l'esclusione dall'applicazione delle norme relative al collocamento in ausiliaria; conseguentemente, non è univoco il riferimento all'asserita parificazione dei sistemi pensionistici dei militari a quello dei non militari, in quanto il rimettente non precisa se ha riguardo al sistema contributivo o a quello retributivo.

- In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate in via alternativa v., ex plurimis, tra le più recenti, ordinanze n. 192/2004, n. 215/2005 e n. 9/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/04/1997  n. 165  art. 3  co. 1

decreto legislativo  30/04/1997  n. 165  art. 3  co. 2

decreto legislativo  30/04/1997  n. 165  art. 3  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte