Ordinanza 123/2007 (ECLI:IT:COST:2007:123)
Massima numero 31208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/03/2007;  Decisione del  21/03/2007
Deposito del 05/04/2007; Pubblicazione in G. U. 11/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Estradizione - Estradizione per l'estero - Applicazione provvisoria di una misura cautelare privativa della libertà personale all'estradando - Termini perentori di durata collegati al mancato verificarsi di eventi non conoscibili dal giudice - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio secondo cui la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva - Prospettazione di mero inconveniente di fatto senza precisazione del 'petitum' - Manifesta inammissibilità.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi «non conoscibili» dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia. La ritardata od omessa comunicazione da parte del Ministero della giustizia al giudice competente costituisce, infatti, una inadempienza del suddetto Ministero, che determina un, seppur grave, inconveniente di fatto non ricollegabile ai termini perentori previsti dalle norme censurate, da ritenersi indispensabili e da applicarsi con il massimo rigore, poiché si versa in materia di restrizioni della libertà personale. Inoltre, il petitum delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente non è precisato, né è deducibile dall'atto introduttivo del giudizio, giacché non emerge dall'ordinanza di rimessione il tipo di intervento additivo che dovrebbe essere effettuato dalla Corte per eliminare gli inconvenienti denunciati.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 708  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 715  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte