Ordinanza 124/2007 (ECLI:IT:COST:2007:124)
Massima numero 31209
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 18/04/2007; Pubblicazione in G. U. 26/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio di funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero - Utilizzazione di documenti e modalità di esecuzione delle indagini in violazione del segreto di Stato - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del consiglio dei Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazione alla attività di indagine - ed alla successiva richiesta di rinvio a giudizio del 5 dicembre 2006 - svolta nei confronti di funzionari del Sismi, di agenti di un servizio straniero e di altri, volta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, per un verso, essendo legittimato a sollevare il conflitto il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni, per altro, sussistendo la legittimazione a resistere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale. Infine, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo.

- In relazione alla legittimazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, v., citate, sentenze nn. 487/2000, 410 e 110/1998, 86/1977; ordinanze nn. 320 e 321/1999, 266/1998 e 426/1997.

- In relazione alla legittimazione del Pubblico Ministero ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato v., citate, sentenze nn. 487/2000, 410 e 110/1998; ordinanze nn. 321/1999, 266/1998 e 426/1997; nonché sentenze nn. 58/2004, 345/2001, 57/2000 ed ordinanze nn. 73/2006, 404/2005, 232/2003 e 521/2000.

- In relazione alla tutela del segreto di Stato quale strumento destinato a salvaguardare la sicurezza dello Stato medesimo, v. sentenze nn. 487/2000, 410 e 110/1998, 86/1977; ordinanze nn. 321 e 320/1999, 266/1998 e 426/1997.



Atti oggetto del giudizio

 05/12/2006  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 87

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 126

Altri parametri e norme interposte

legge  24/10/1977  n. 801  art. 12  

legge  24/10/1977  n. 801  art. 16  

codice di procedura penale (nuovo)    n.   art. 202  

codice di procedura penale (nuovo)    n.   art. 256  

codice di procedura penale (nuovo)    n.   art. 362  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37