Processo penale - Decreto di rinvio a giudizio di funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero - Adozione sulla base (anche) di documenti coperti da segreto di Stato - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in relazione al decreto di rinvio a giudizio emesso il 16 febbraio 2007 nei confronti di alcuni funzionari del SISMI e di agenti di un servizio straniero. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela del segreto di Stato, e il GUP è legittimato a resistere nel conflitto, in quanto, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, è competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartiene. In ordine al profilo oggettivo, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri la tutela del segreto di Stato.
- Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a sollevare conflitti, v. citate, sentenze n. 487/2000, n. 410 e n. 110/1998, n. 86/1977, ordinanze n. 320 e n. 321/1999, n. 266/1998 e n. 426/1997.
- Sulla legittimazione del GUP a essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato v., citate, sentenza n. 225/2001, ordinanza n. 102/2000.
- Sulla responsabilità del Presidente del Consiglio del ministri in ordine alla tutela del segreto di Stato, v., citate, sentenze n. 487/2000, nn. 410 e 110/1998, n. 86/1977, ordinanze n. 321 e 320/1999, n. 266/1998 e n. 426/1997.