Ambiente - Rifiuti - Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento - Obbligo di iscrizione dell'imprenditore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi da lui stesso prodotti - Esclusione - Denunciata inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenienza di nuova disciplina legislativa in materia - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione alla Corte di cassazione rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, censurato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude che gli imprenditori che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, dagli stessi prodotti, siano tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, è intervenuto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che reca una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, integralmente sostitutiva di quella contenuta nel d.lgs. n. 22 del 1997, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.
- Sulla nozione di norma penale di favore, quale, secondo il rimettente, sarebbe la norma censurata, v. sentenza n. 394/2006, nonché, citata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 148/1983.