Ordinanza 127/2007 (ECLI:IT:COST:2007:127)
Massima numero 31212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  16/04/2007;  Decisione del  16/04/2007
Deposito del 19/04/2007; Pubblicazione in G. U. 26/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno - Esclusione in conseguenza di condanna per determinati reati - Verifica della pericolosità sociale del condannato - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla libertà personale - Omessa motivazione sulla rilevanza e mancata descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato in correlazione con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sé ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, senza imporre la verifica della pericolosità sociale del condannato: infatti, il rimettente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma neppure descrive adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 4  co. 3

legge  30/07/2002  n. 189  art. 5  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte