Ordinanza 128/2007 (ECLI:IT:COST:2007:128)
Massima numero 31213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  16/04/2007;  Decisione del  16/04/2007
Deposito del 19/04/2007; Pubblicazione in G. U. 26/04/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Procedimento per la nomina dell'amministratore - Presenza obbligatoria di un patrocinatore legale - Mancata previsione - Dedotta indebita incidenza sulla sfera di autodeterminazione del singolo e violazione del diritto di difesa - Omessa verifica della possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione conforme alla Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 e dell'art. 716 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l'assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell'amministrazione di sostegno. Invero, il giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione, come ha fatto, invece, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui «il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio».

- In relazione alla omessa verifica, da parte del giudice a quo, della possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione conforme alla Costituzione, v., citate, tra le altre, le ordinanze n. 244 e n. 187/2006.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 407  co. 

codice civile    n.   art. 408  co. 

legge  09/01/2004  n. 6  art. 3  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 716  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte