Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, anziché proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Lamentata lesione del principio della capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione e mancata sperimentazione di un'interpretazione della disposizione censurata secondo i criteri precisati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, della tassa automobilistica, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo. Invero la questione è priva di rilevanza nel giudizio a quo giacché il termine utile per il pagamento scadeva, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il 31 gennaio 1997, data in cui il veicolo della ricorrente era già stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre, per quanto concerne, la mancata annotazione presso il PRA della perdita di possesso del veicolo, risulta che il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di risolvere la controversia al suo esame sulla base della interpretazione della disposizione censurata, fornita dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo le quali i dati del PRA non pongono una presunzione assoluta, ma relativa, suscettibile di prova contraria.
- In relazione al difetto di rilevanza nell'ipotesi in cui il proprietario ponga in essere atti attestanti la perdita di possesso del veicolo prima della scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica, v., citata, ordinanza n. 120/2003.
- In relazione all'indirizzo della giurisprudenza costituzionale richiamato nell'ordinanza, v., citata, sentenza n. 164/1993.
- In relazione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato nell'ordinanza, v., citata, Cass., sentenza 28 aprile 2006, n. 1011 e sentenza 6 marzo 2003, n. 3350.