Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, anziché proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Lamentata lesione del principio della capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentasettesimo e quarantesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, censurato, nella parte in cui impone l'obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, della tassa automobilistica, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo. Invero, a prescindere dalla natura regolamentare dell'art. 1, lettera a), del d.m. 25 novembre 1985 e come tale non assoggettabile al giudizio di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha omesso la descrizione della fattispecie concreta impedendo, così, di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.
- In relazione alla non assoggettabilità delle disposizioni di natura regolamentare al giudizio di legittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 37/2007, n. 401 e n. 125/2006.
- In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v., citate, ordinanze n. 45 e n. 31/2007.