Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Cessazione del direttore generale nelle aziende sanitarie regionali - Effetti - Decadenza automatica del direttore sanitario e del direttore amministrativo (spoils system) - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost., l'art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Calabria n. 11 del 2004, che prevede la decadenza automatica dagli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali in casi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, viola il principio del buon andamento dell'azione amministrativa in quanto il rischio cui l'ente è esposto - un periodo di discontinuità gestionale in cui il vacuum riguardi i tre i direttori preposti al suo governo - stride con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa. La stessa, inoltre, non ancorando tale interruzione a ragioni legate alle modalità di svolgimento delle funzioni dei citati direttori, pretermette anche la possibilità di una valutazione qualitativa del loro operato comportando, così, una discontinuità della gestione priva di una motivata giustificazione. (Precedenti: S. 228/2011; S. 224/2010; S. 233/2006).