Professioni - Ingegnere e architetto - Autorizzazione alla direzione dei lavori su immobili sottoposti a vincoli ambientali e architettonici - Riserva a favore dei soli architetti - Asserito deteriore trattamento riservato agli ingegneri civili italiani rispetto a quelli degli altri Stati comunitari con conseguente incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica - Questione riferita a disposizione di natura regolamentare sottratta al giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, censurato in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, definendo l'ambito delle competenze riservate alla professione di architetto, esclude l'accesso alle attività ivi indicate dei titolari di un diploma di laurea di ingegnere civile conseguito in Italia, laddove lo stesso limite non opererebbe per gli «ingegneri civili o possessori di un titolo analogo rilasciato in altro Stato membro, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'art. 7 o in quello di cui all'art. 11» della direttiva 10 giugno 1985, n. 85/384/CEE. Il r.d. n. 2537 del 1925, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratto al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.
- Negli stessi termini, v., citate, sentenza n. 324/1983, ordinanze n. 952/1988 e n. 488/1987.