Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Sanzioni accessorie -Sequestro e confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per la commissione di talune violazioni amministrative o per la commissione di un reato - Applicabilità anche nell'ipotesi in cui il veicolo non sia di proprietà del trasgressore - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità personale per le sanzioni amministrative equiparate a quelle penali - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca di ciclomotori e motoveicoli, anche non di proprietà del soggetto che commette l'infrazione cui è collegata, a titolo di sanzione accessoria, la confisca del mezzo: infatti, il rimettente ha omesso in toto di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, v. citate, ex plurimis, ordinanze n. 91, n. 72 e n. 45/2007.