Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.
E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 25 luglio 2005 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Invero, l'atto introduttivo, notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale, oltre la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla notifica, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- In relazione all'improcedibilità del conflitto per tardività del deposito del ricorso v. citate, tra le molte, sentenza n. 247/2004, ordinanze n. 327/2005, n. 408 e n. 421/2006 e n. 115/2007.