Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dell'indagato, imputato o condannato per reati di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto a indagati o imputati di altri reati nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Questione priva di motivazione autosufficiente - Impossibilità per la Corte di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove stabilisce che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: infatti, l'ordinanza di rimessione è priva di motivazione autosufficiente, con conseguente impossibilità per la Corte di vagliare la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
- Sulla necessità di motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 376, n. 319 e n. 220/2006.
- Sulla manifesta inammissibilità di identica questione per il fatto che il rimettente non aveva fatto riferimento alla sussistenza dei requisiti reddituali previsti per la concessione del beneficio, v., citata, ordinanza n. 251/2005.