Edilizia agevolata - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione di un fondo, con relativa dotazione finanziaria, per la concessione di garanzia di ultima istanza per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati - Condizioni richieste - Ricorso delle Regioni Piemonte e Campania - Violazione delle competenze legislative regionali, vertendosi in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo il comma 336 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, disponendo l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzia di ultima istanza agli intermediari finanziari per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione da parte di soggetti privati che rientrino in particolari condizioni di reddito e di età, prevede un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza regionale. Infatti, la finalità sociale della disposizione non vale a rendere ammissibile la costituzione di un fondo speciale, dal momento che detta disposizione non trova la propria fonte legittimatrice in nessuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Nè vale invocare, come fa l'Avvocatura dello Stato, la lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost., giacché la norma censurata non incide sul risparmio o sui mercati finanziari.
- Sui precedenti casi in cui la Corte ha espresso un giudizio di illegittimità di norme, contenute in varie leggi finanziarie, che prevedevano l'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle Regioni, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 118/2006, n. 231/2005, n. 423/2004.