Sentenza 138/2007 (ECLI:IT:COST:2007:138)
Massima numero 31227
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 27/04/2007; Pubblicazione in G. U. 02/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31228


Titolo
Istruzione - Riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - Decreto ministeriale di anticipazione delle innovazioni legislative all'anno scolastico 2006-2007 - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale nonché lesione del principio di leale collaborazione - Irrituale notificazione del ricorso alla sola Avvocatura dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei Ministri - Inammissibilità del conflitto.

Testo

E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con ricorso depositato il 6 aprile 2006, dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775. Invero, la Regione Toscana, in contrasto con il consolidato principio della giurisprudenza costituzionale, secondo cui ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, ha notificato l'atto introduttivo del giudizio alla sola Avvocatura generale dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri.

- Sulla non applicabilità ai giudizi costituzionali delle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato v., citate, sentenze n. 42/2004, n. 135/1997, n. 295/1993, n. 355/1992, n. 548/1989 e ordinanza n. 266/1995.



Atti oggetto del giudizio

 31/01/2006  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte