Segreto di Stato - Procedimento penale per il reato di soppressione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255 cod. pen.) - Richiesta di esibizione di documentazione rivolta dalla Corte di assise di appello di Roma al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato - Opposizione del vincolo del segreto di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 801 del 1977, comunicata con nota del Presidente del Comitato medesimo - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte di assise di appello di Roma - Devoluzione alla Corte costituzionale del giudizio sulla congruità della motivazione dell'atto impugnato, rientrante nelle attribuzioni degli organi giurisdizionali - Carenza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità.
E' inammissibile per carenza dei presupposti oggettivi il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, in relazione al rifiuto del Comitato di consegnare documenti dalla stessa richiesti, con nota n. 2002/0000136/SG-CIV del 19 febbraio 2002. La Corte di assise fonda le proprie doglianze sulla negazione di qualsiasi profilo di segretezza, in quanto gli atti della cui esibizione si tratta sarebbero pervenuti al Comitato parlamentare attraverso la consegna da parte dello stesso imputato: così, l'autorità giudiziaria sollecita una verifica sulla carenza di una adeguata motivazione in ordine alle ragioni poste a base della omessa consegna dei documenti e devolve alla Corte non un sindacato sulla esistenza di un indebito esercizio delle attribuzioni spettanti all'organismo parlamentare, ma un controllo, in concreto, sulla legittimità del rifiuto alla esibizione, limitandosi a contestare, nel merito, la validità giuridica delle ragioni del segreto opposto dal Comitato.