Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002 e le relative questioni risarcitorie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di procedimento cautelare 'ex' art. 700 cod. proc. civ., proposto anteriormente all'entrata in vigore della norma censurata - Eccepita irrilevanza per effetto della 'perpetuatio iurisdictionis' del giudice ordinario - Reiezione dell'eccezione, alla stregua della motivazione non implausibile addotta dal rimettente.
Deve essere rigettata, così come non implausibilmente motivato dal rimettente, l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 103 e 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Infatti, la norma censurata, modificativa della giurisdizione, è comunque rilevante nel giudizio cautelare a quo - pur essendo entrata in vigore nel corso dello stesso - in quanto il provvedimento eventualmente concesso sarebbe inevitabilmente destinato alla inefficacia per l'impossibilità di promuovere il giudizio di merito.