Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002 e le relative questioni risarcitorie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di procedimento cautelare 'ex' art. 700 cod. proc. civ. - Eccepita carenza di legittimazione del Comune ricorrente - Reiezione dell'eccezione, alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per carenza di legittimazione del Comune ricorrente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 103 e 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi al Comune che deduca un danno o un pericolo di danno alla salute dei cittadini la facoltà di agire davanti al giudice ordinario.