Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002 e le relative questioni risarcitorie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale - Eccepita irrilevanza nel procedimento cautelare 'a quo', proposto nei confronti di società avente natura privatistica - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 103 e 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'azione cautelare del Comune, in quanto rivolta nei confronti di società avente natura privatistica, sarebbe sufficiente ad escludere la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguarda un'attività svolta da società concessionarie di un pubblico servizio, in esecuzione di provvedimenti amministrativi cui si imputano direttamente i danni temuti dai ricorrenti.