Sentenza 140/2007 (ECLI:IT:COST:2007:140)
Massima numero 31234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 27/04/2007; Pubblicazione in G. U. 02/05/2007
Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002 e le relative questioni risarcitorie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Dedotta violazione di un parametro costituzionale non sorretta da motivazione alcuna - Inammissibilità della questione riferita a tale parametro.
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002 e le relative questioni risarcitorie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Dedotta violazione di un parametro costituzionale non sorretta da motivazione alcuna - Inammissibilità della questione riferita a tale parametro.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55: su tale parametro, infatti, l'ordinanza di rimessione non si sofferma affatto, limitandosi ad enunciarlo.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2004
n. 311
art. 1
co. 552
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte