Sentenza 140/2007 (ECLI:IT:COST:2007:140)
Massima numero 31235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 27/04/2007; Pubblicazione in G. U. 02/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31230  31231  31232  31233  31234


Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002 e le relative questioni risarcitorie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Denunciata violazione del criterio costituzionale di riparto della giurisdizione ordinaria e amministrativa, con ingiustificata sottrazione al giudice ordinario della tutela di diritti soggettivi fondamentali - Esclusione - Sussistenza nella specie di presupposti sufficienti a legittimare il riconoscimento di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo (trattandosi di controversie concernenti una specifica materia) - Conformità della previsione censurata all'orientamento espresso nelle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte costituzionale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 103 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Infatti, nella fattispecie ivi disciplinata ricorrono tutti in presupposti che la Corte ha già, in altre occasioni, ritenuto sufficienti a legittimare il riconoscimento di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, in quanto l'oggetto delle controversie è rigorosamente circoscritto alle particolari "procedure e provvedimenti", tipizzati dalla legge e concernenti una materia specifica, quella degli impianti di generazione di energia elettrica; né osta la natura "fondamentale" dei diritti coinvolti nelle controversie de quibus, non essendovi alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.

- In relazione al potere del legislatore ordinario di indicare "particolari materie", nelle quali la tutela nei confronti della P.A. investe "anche" diritti soggettivi, da attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. sentenze n. 191/2006 e n. 204/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 552

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 1

Altri parametri e norme interposte