Sentenza 27/2023 (ECLI:IT:COST:2023:27)
Massima numero 45337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  11/01/2023;  Decisione del  11/01/2023
Deposito del 23/02/2023; Pubblicazione in G. U. 01/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45338


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Differimento al 30 giugno 2022 del termine entro il quale la Giunta regionale è tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione per l'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti - Violazione della normativa comunitaria e dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022, che, modificando l'art. 4, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, proroga dal «31 dicembre 2021» al «30 giugno 2022» il termine entro il quale la Giunta regionale è chiamata a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione contenente l'individuazione delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, prolungando così il correlato meccanismo di moratoria degli stessi. La disposizione impugnata dal Governo vìola i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» desumibili tanto dalla disciplina sull'autorizzazione unica (da ultimo, art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011), quanto dalle relative linee guida, espressione della leale collaborazione tra Stato e regioni e vincolanti nei confronti di queste, in quanto poste a completamento della normativa primaria in settori squisitamente tecnici, connotate dal carattere della inderogabilità a garanzia di una disciplina uniforme in tutto il territorio nazionale. La moratoria, in particolare, confligge con la previsione di un termine massimo entro il quale concludere il procedimento unico, con le funzioni di mera accelerazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione unica e acuendo, proprio in ragione della proroga, il contrasto con l'obiettivo acceleratorio. In pari tempo, l'art. 16 impugnato collide con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, in linea di continuità con quelli fatti propri dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, violando i citati impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea e a livello internazionale. (Precedenti: S. 221/22 - mass. 45129; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 11/2022 - mass. 44476; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43712; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42669; S. 69/2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  11/01/2022  n. 1  art. 16  co. 

legge della Regione Abruzzo  23/04/2021  n. 8  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art.   

direttiva CE  23/04/2009  n. 28  art.   

direttiva UE  11/12/2018  n. 2001  art.