Sentenza 141/2007 (ECLI:IT:COST:2007:141)
Massima numero 31237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  18/04/2007;  Decisione del  18/04/2007
Deposito del 27/04/2007; Pubblicazione in G. U. 02/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31236  31238


Titolo
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo famiglia e solidarietà» e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Concessione di un assegno per i figli nati o adottati nel 2005 e nel 2006 - Condizioni di rilascio e modalità di riscossione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potestà legislativa primaria della Provincia in materia di assistenza e beneficenza statutariamente attribuita direttamente alle Province autonome nonché contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale e provinciale - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia «previdenza sociale» di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 330, 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurati in quanto, prevedendo l'istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e la concessione di un assegno, per ogni figlio nato o adottato nel 2005 o per ogni figlio secondo o ulteriore nato o adottato nel 2006,all'esercente la patria potestà appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 50.000, contrasterebbero con l'art. 8, n. 25, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Contrariamente a quanto affermato dalla Provincia autonoma di Bolzano, infatti, le norme in oggetto non rientrano nella materia "assistenza e beneficenza", statutariamente attribuita alle Province autonome, ma, come già affermato in un precedente relativo a disposizioni del tutto analoghe, alla materia "previdenza sociale", di competenza esclusiva statale, dal momento che le provvidenze in esse previste hanno natura temporanea, carattere indennitario e prescindono da ogni situazione di bisogno, disagio o difficoltà economica.

- V., in senso analogo, richiamata, sentenza n. 287/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 330

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 331

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 332

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 333

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 3