Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio economico - Ricorso delle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «politiche sociali», del principio di autonomia finanziaria, del principio di leale collaborazione e del canone della ragionevolezza - Inidoneità delle disposizioni denunciate a ledere le competenze regionali - Carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili per carenza di interesse le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 censurato, in riferimento agli artt. 114, 117, comma quarto, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la creazione di un fondo diretto ad interventi gestiti esclusivamente da un organo statale invaderebbe la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di politiche sociali. Infatti, detta norma si limita a indicare la somma con cui si intende assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e non è, pertanto, idonea a ledere le competenze regionali, potendo tale lesione derivare non dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità così generiche, ma, se mai, dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza.