Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione in sede di separazione giudiziale con richiesta di affidamento dei figli minori - Trascrivibilità - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché lamentata carenza di tutela del genitore affidatario nelle more del processo e incidenza sul diritto di abitazione e sul dovere genitoriale di mantenimento della prole - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., laddove non prevedono la trascrivibilità nei registri immobiliari della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare, proposta con il ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi l'affidamento dei figli minori. Infatti, dato che il rimettente non precisa se, al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, tale omissione incide sulla rilevanza, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di assegnazione renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione.