Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere su beni sottoposti a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo del reato ambientale - Mancata estensione al reato edilizio - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'estinzione - oltre che del reato ambientale ex art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 - anche del reato edilizio ex art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di rimessione in pristino, prima della condanna, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici. Infatti, per giurisprudenza costituzionale costante, non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale - quale quella impugnata - a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto: nella specie, tale estensione non è effettuabile, poiché le fattispecie criminose de quibus sono analoghe ma non identiche, come dimostra il fatto che sono in concorso fra loro.
- Sulla impossibilità di una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non sussista piena identità di funzione fra le discipline poste a raffronto, v., citata, ex multis, sentenza n. 149/2005.
- Sulle differenze fra reato edilizio e reato paesaggistico v., citate, ordinanze n. 46/2001 e n. 327/2000, nonché Cassazione, Sez. V, 31 marzo 1999, n. 10514.