Stato civile - Figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori - Acquisizione automatica del cognome paterno - Impossibilità di libera scelta dei genitori - Denunciata lesione del diritto all'identità personale della prole e violazione del principio di eguaglianza fra uomo e donna - Richiesta di intervento manipolativo, esorbitante dai poteri della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori, dispone la trasmissione automatica del cognome paterno, anziché consentire una scelta libera e concordata. Infatti, l'intervento richiesto impone una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte, dal momento che l'esclusione dell'automatismo dell'attribuzione del cognome paterno lascia aperta una serie di opzioni, che vanno dal rimettere la scelta esclusivamente alla volontà dei genitori, al consentire ai genitori che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida.
- In tema di filiazione legittima, la sentenza n. 61/2006, citata, ha giudicato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, cod. civ. e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
- Si vedano, altresì, le ordinanze n. 176 e n. 586/1988, citate.