Imposte e tasse - Sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica - Responsabilità esclusiva in capo alla persona giuridica - Previsione applicabile alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003 - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e certezza del diritto nonché violazione del principio di irretroattività della legge tributaria e delle sanzioni tributarie - Denunciata mancanza dei presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza - Questione priva di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 25 e 77 della Costituzione, laddove stabilisce che il principio, posto dal comma 1 del suddetto art. 7 - secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica - si applica anche alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Invero, il rimettente ha omesso qualsivoglia valutazione sulla disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs. 472 del 1997 - vigente al momento della violazione contestata alla contribuente - impedendo, così, alla Corte di accertare se la responsabilità della società ricorrente sia da riferire esclusivamente all'efficacia retroattiva della norma denunciata ovvero se la medesima società fosse responsabile già in base alla normativa vigente al momento della violazione, ditalchè la denunciata irretroattività non comporterebbe alcuna nuova responsabilità della stessa società per le sanzioni inflitte.