Sentenza 27/2023 (ECLI:IT:COST:2023:27)
Massima numero 45338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  11/01/2023;  Decisione del  11/01/2023
Deposito del 23/02/2023; Pubblicazione in G. U. 01/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45337


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Novella del regime abilitativo per l'individuazione di aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili - Riconoscimento del potere di individuazione ai Comuni - Violazione della normativa comunitaria e dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., l'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, che sostituisce interamente l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, assegnando ai comuni il compito di individuare entro e non oltre il 31 maggio 2022 le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, relativamente alle stesse zone cui si riferiva già la norma sostituita, cosicché, decorso tale termine, non possono essere posti limiti ulteriori alla facoltà autorizzatoria della Regione in materia. La disposizione impugnata dal Governo vìola i principi dettati dal legislatore statale in tema di individuazione delle aree e dei siti non idonei. Fermo restando il possibile coinvolgimento dei comuni nella definizione dell'atto di programmazione, infatti, la regione non può per legge demandare a essi un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell'ambito dei singoli territori regionali, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle regioni (e analogamente alle province autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, essa lascia inferire che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei si traduce nella previsione di un limite alla facoltà di autorizzazione, laddove - nella prospettiva statale - serve, viceversa, solo a segnalare, a fini acceleratori e di semplificazione, un probabile esito negativo della procedura autorizzativa. La possibilità di prevedere limiti alla facoltà di autorizzare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si pone, infine, in aperto contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e già prima da quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE, stante la necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, nel comune intento di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. (Precedenti: S. 221/2022 - mass. 45130; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 11/2022 - mass. 44476; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43714; S. 237/2020 - mass. 42820; S. 106/2020 - mass. 42994; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 148/2019 - mass. 42410; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 275/2012 - mass. 36780; S. 85/2012 - mass. 36239; S. 44/11 - mass. 35352).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  11/03/2022  n. 5  art. 19  co. 

legge della Regione Abruzzo  23/04/2021  n. 8  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art.   

direttiva CE  23/04/2009  n. 28  art.   

direttiva UE  11/12/2018  n. 2001  art.