Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (giudizio per) - Conflitto sorto tra la Camera dei deputati e il Tribunale di Messina in relazione alla prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato - Intervento della S.E.S. (Società Editrice Siciliana S.p.a.), parte nel giudizio comune che ha provocato il conflitto - Inammissibilità, non essendo l'esito del conflitto suscettibile di condizionare la possibilità che il giudizio comune prosegua - Assorbimento di profilo ulteriore (relativo alla contestata natura perentoria del termine previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953).
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ad alcuni provvedimenti assunti nell'ambito di un procedimento civile in cui un deputato era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da alcune dichiarazioni asseritamene diffamatorie nei confronti di una testata giornalistica, non è ammissibile l'intervento svolto dalla S.E.S. - Società Editrice Siciliana s.p.a.: infatti, posto che l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto è ammissibile solo ove l'oggetto del giudizio per conflitto incida sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto di agire della parte che afferma di essere stata lesa da una condotta che, nel giudizio costituzionale, si discute se sia o meno coperta dalle immunità previste dalla Costituzione, nella specie l'esito del conflitto non è suscettibile di condizionare la possibilità che il giudizio comune prosegua.
- Sul punto, conformi, sono le sentenze n. 386/2005, n. 154/2004 e n. 76/2001, citate.