Parlamento - Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Eccezione di applicabilità della prerogativa 'ex' art. 68, primo comma, Cost., proposta dall'interessato - Prosecuzione del giudizio disposta dal giudice nonostante l'eccezione - Mancata applicazione delle conseguenze processuali previste (a fini di coordinamento istituzionale) dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Evidente disconoscimento delle funzioni a quest'ultima costituzionalmente attribuite e violazione dell'obbligo di leale collaborazione nelle relazioni tra i poteri dello Stato - Non spettanza al Tribunale di Messina del potere contestato - Conseguente annullamento dei provvedimenti (di rinvio dell'udienza e di trattenimento della causa in decisione) adottati nell'esercizio di esso.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ad alcuni provvedimenti da questo assunti nell'ambito di un procedimento civile in cui un deputato era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamene diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica, non spettava al Tribunale de quo adottare i provvedimenti di rinvio dell'udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, che vanno, di conseguenza, annullati. Infatti, il Tribunale, nonostante che nell'udienza del 30 giungo 2003 la difesa del deputato avesse eccepito l'applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost., non ha dato applicazione né all'art. 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, secondo cui il giudice civile, ove accolga l'eccezione suddetta, deve provvedere immediatamente ad adottare i provvedimenti necessari per la definizione del giudizio, né all'art. 3, comma 4, in base al quale il giudice che ritenga di non accogliere l'eccezione deve provvedere senza ritardo con ordinanza trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza, con la conseguenza che il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera stessa. La mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce in una violazione del dovere di leale collaborazione tra i poteri dello Stato.
- Sulla natura dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 quale norma di attuazione finalizzata a rendere direttamente operativo sul piano processuale l'art. 68, primo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 120/2004.
- Sui limiti alle prerogative parlamentari, v., citate, sentenze n. 379/1996 e n. 265/1997.