Parlamento - Insindacabilità delle opinioni dei parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato - Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza - Rimessione da parte del giudice, con successiva ordinanza, di questione di legittimità costituzionale (dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Denunciata violazione del «principio della efficacia inibente» della delibera parlamentare di insindacabilità - Esclusione, derivando da tale principio solo l'impossibilità per il giudice di opporre alla delibera parlamentare una decisione di segno contrario - Mantenimento in capo al procedente degli altri poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di sollevare questioni di costituzionalità delle norme legislative che è chiamato ad applicare - Spettanza al Tribunale di Messina del potere esercitato.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ad alcuni provvedimenti da questo assunti nell'ambito di un procedimento civile in cui un deputato era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamene diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica, spettava al Tribunale de quo emanare l'ordinanza in data 26-27 gennaio 2004, con la quale è stato promosso - dopo l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilità - il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003. Infatti, il giudice procedente, a fronte della delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza di un parlamentare, fatta eccezione per il potere di adottare una pronuncia di segno contrario rispetto a tale delibera, conserva i propri poteri giurisdizionali, compreso quello di sollecitare la Corte costituzionale a pronunciarsi su questioni di legittimità aventi ad oggetto le norme legislative che egli debba applicare, sia pure limitatamente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003.
- Sulla inammissibilità per il giudice di opporre una difforme pronuncia di responsabilità rispetto alla delibera di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare v., citate, sentenze n. 449/2002, n. 265/1997, n. 129/1996, n. 443/1993, n. 1150/1988.