Caccia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Definizione del calendario venatorio (in particolare disciplina delle giornate e forme di caccia) - Decreto cautelare emesso dal Presidente del TAR del Lazio in accoglimento di istanza della Lega antivivisezione avente ad oggetto la stessa legge ed una precedente deliberazione della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata sospensione, seppur provvisoria, degli effetti della legge regionale, travalicamento dei limiti della funzione giurisdizionale, lesione delle prerogative regionali nonché di quelle della Corte costituzionale - Erroneità dell'assunto della Regione ricorrente, emergendo dal provvedimento impugnato unicamente la sospensione della delibera di Giunta - Inammissibilità del conflitto.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima-quater, 6 settembre 2006, n. 4932, il quale, accogliendo l'istanza cautelare della Lega Anti Vivisezione, avente ad oggetto la deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2006, n. 658 e la successiva legge regionale 10 luglio 2006, n. 10, avrebbe sospeso gli effetti della legge regionale, travalicando i limiti della funzione giurisdizionale. Infatti, posto che il conflitto è inammissibile quando si risolva in un improprio strumento di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal tenore letterale del decreto presidenziale suindicato non emerge la dedotta sospensione della legge n. 10 del 2006, poiché nel corpo dell'atto giurisdizionale si legge testualmente che oggetto di sospensione è il "provvedimento impugnato", da intendersi come l'unico atto provvedimentale contestato, ossia la deliberazione della Giunta.
- Sulla inammissibilità di conflitti aventi ad oggetto atti giurisdizionali e che si risolvano in un improprio strumento di censura della funzione giurisdizionale v., citate, ex primis, sentenze n. 326/2003, n. 276/2003 e n. 27/1999.