Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore per diffamazione a mezzo stampa - Dichiarazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Esclusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese al di fuori della sede istituzionale e l'esercizio della funzione parlamentare - Irrilevanza dell'atto espressivo della funzione parlamentare proveniente da altro senatore - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale presso il Tribunale di Milano, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perché possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, è necessario che le affermazioni rese si ricolleghino ad attività proprie del parlamentare e non ad opinioni riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione. Né può dirsi che l'operatività di tale principio sia suscettibile di essere condizionata in relazione alla attività giornalistica, ove i limiti costituzionalmente ammissibili all'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica debbono essere oggettivamente definiti e non possono invece dipendere dallo status di colui che li esercita. Nella specie, il solo atto espressivo della funzione parlamentare che viene menzionato nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato è l'interrogazione presentata da altro senatore, la quale, proprio perché proveniente da altro parlamentare, non può essere invocata a favore del senatore imputato. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica del 23/07/2003, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata.
- Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 416/2005.
- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., tra le molte, sentenze n. 65/2007, n. 246/2004, n. 11 e n. 10/2000.
- Sulla sindacabilità delle dichiarazioni che costituiscono esercizio della libera manifestazione di pensiero del parlamentare, v., citate, sentenze n. 96/2007 e 260/2006.
- Sull'infondatezza della tesi secondo cui l'art. 3 della legge n. 140/2003 ha ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari, v., citata, sentenza n. 347/2004.
- Sull'irrilevanza degli atti espressivi della funzione parlamentare provenienti da altri parlamentari, v., tra le molte, sentenze n. 452/2006, n. 146/2005 e n. 347/2004.